Legislative Drafting e linguaggio: ipotesi di semplificazione del testo normativo

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Legislative Drafting e linguaggio: ipotesi di semplificazione del testo normativo

Riguardo al perché non sono state promulgate tutte le risposte autentiche delle Commissioni interpreti del CIC 1917 e del CIC 1983, cfr. Castillo Lara, «De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda», o.c., 286). [22] «Huic soli Commissioni ius erit canonum Codicis iuris canonici aliarumque Ecclesiae Latinae legum universalium interpretationem authenticam proferendi Nostra Auctoritate firmandam, auditis tamen in rebus maioris momenti Dicasteriis ad quae res ratione materiae pertinet». [11] Per la bibliografia più significativa in merito, cfr., per esempio, J.L. Gutiérrez, Alcune questioni sull’interpretazione della legge, in Apollinaris, LX (1987), 507, nota 1.

Partizioni interne degli articoli.

Rimane tuttavia la possibilità che un Dicastero per mandato e «con specifica approvazione del Romano Pontefice» (Cost. Ap. «Pastor Bonus», art. 18) possa emettere un Decreto generale legislativo a norma del can. Comunque si tratterà, al più, di un atto di potestà legislativa non propria ma delegata. Dall’entrata in vigore della Cost. «Pastor Bonus» (1 marzo 1989) fino alla data attuale sono stati esaminati circa 1196 decreti generali di 54 Conferenze episcopali. https://telegra.ph/Miniguida-Come-scegliere-un-traduttore-professionista-03-03 Ai Membri viene inviata la “positio” delle singole questioni da trattare, comprendente, oltre al Dubium proposto, il parere della Consulta, i voti dei Consultori, ed ogni altra eventuale documentazione utile per la conoscenza e l’esame dei problemi e anche il parere del Dicastero, o dei Dicasteri, interessato ratione materiae. Le ______ accessorie permettono al Governo di adottare norme per assicurare coerenza ed efficacia ai decreti legislativi. I decreti devono attenersi a criteri e limiti della legge di delega senza modificarne il contenuto. Articolo 28 - Nell’esame dei dubbi, posti dai vari Dicasteri a norma dell’art.

Partizioni dell'atto legislativo di livello superiore all'articolo.

Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono https://www.aitc.it/ determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto. A) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel  quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi. 333, § 3 e, per quanto riguarda gli «acta vel instrumenta a Romano Pontifice in forma specifica confirmata», il can. J. Herranz, «La triplice articolazione della potestà di governo nella Chiesa», relazione al XIII Incontro del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, La Mendola 1986, p. 17; J.L. Gutiérrez, «Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia», Pamplona 1987, p. 200. D) “Recognitio” dei decreti degli Organismi episcopali. Le risoluzioni delle Sessioni plenarie e ordinarie approvate dal Sommo Pontefice saranno notificate alla Segreteria di Stato ed eventualmente agli altri Dicasteri interessati ratione materiae. Ringrazio Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Tondra e l’Ill.mo Prof.  https://friedrichsen-mackenzie-3.thoughtlanes.net/agenzia-di-traduzione-certificata Holec per il gentile invito fattomi a partecipare a questo Simposio, e mi congratulo con l’Associazione Slovacca di Diritto Canonico per il suo impegno scientifico e pastorale, di cui è ben informato il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. L’amplissima tematica di questo nostro incontro – “Giustizia e Diritto nella Chiesa e nella Società” – costituisce una buona prova del vasto interesse di ricerca dell’Associazione. Articolo 18 - Ai dubbi che provengono da una non appropriata conoscenza della legge, o sono comunque da ritenersi soggettivi perché le parole della legge sono in se stesse certe, sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere di Consultori, a seconda del problema in esame. Nel testo della risposta si farà notare che non si tratta di una interpretazione autentica. È opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Le regole sono state poi aggiornate sulla base di una elaborazione tecnica svolta dagli uffici del Senato e della Camera unitamente agli uffici del Governo. Il 20 aprile 2001 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno congiuntamente adottato una «Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi».

  • 104 del Regolamento Generale della Curia Romana, e nelle risposte ai medesimi, in caso di interpretazioni autentiche o di chiarimenti, si procederà come stabilito ai precedenti artt.
  • A) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali.
  • Peraltro anche lo studio fatto in sede giudiziaria comporta sostanzialmente una interpretazione della legge, e le sentenze altro non sono che interpretazioni autentiche a carattere particolare.
  • Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero.
  • [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana.

Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina dell’interpretazione autentica in Diritto Canonico, Milano 1935. [6] Il titolo riguardante il Consiglio fu più volte modificato negli schemi delle tre commissioni che si sono succedute nella preparazione del progetto della «Pastor Bonus». Infatti, nei primi schemi il Consiglio veniva denominato «Pontificia Commissio legibus apparandis et interpretandis», poi «Pontificia Commissio legum textibus apparandis et interpretandis», in quanto la Commissione non avrebbe preparato le leggi ma gli schemi o progetti delle leggi; in seguito «Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis» e, finalmente – atteso che la sua competenza non si limita alla sola funzione interpretativa – «Pontificium Consilium de legum textibus». Ovviamente le risposte del Consiglio a domande di pareri e chiarimenti (da parte di Vescovi, Conferenze episcopali, Giudici di Tribunali ecclesiastici, parroci, professori o studenti di Diritto canonico, ecc.) che non hanno richiesto una interpretazione autentica sono state più numerose, oltre 650. Fino al 1° agosto 2004 sono state sottoposte alle Sessioni ordinarie o plenarie 48 questioni. Di esse 29 hanno ricevuto una risposta in forma di interpretazione autentica già promulgata, avente cioè forza di legge.